Titolo V: Cap II - PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
ART. 54 - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
1. Il Comune nel procedimento amministrativo relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive o interessi diffusi di cittadini, singoli o associati, prevede la partecipazione degli interessati attraverso la visione ed estrazione di copia degli atti del procedimento e la presentazione di memorie scritte e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare.
2. L'Amministrazione può concludere accordi con gli interessati per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale o, nei casi previsti dalla legge, dell'accordo sostitutivo dello stesso.
3. In ogni procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive in modo diretto ed indiretto, con esclusione dei procedimenti tributari e di quelli diretti all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, e dei provvedimenti contingibili ed urgenti si applicano le norme contenute negli articoli 5, ultimo comma, 7, 8, 9, 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Titolari dell'obbligo di comunicazione sono i responsabili dei servizi o i dipendenti formalmente assegnatari della responsabilità dell'istruttoria.
5. Ogni dirigente vigila sull'osservanza delle norme contenute e richiamate nei commi precedenti, riferendo al Sindaco.
6. Il regolamento comunale per il procedimento amministrativo, integra, con modalità applicative, le disposizioni stabilite nei primi quattro capi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
7. Il regolamento e gli atti attuativi della legge sono ispirati a realizzare la più agevole e consapevole partecipazione dei cittadini, delle associazioni e dei comitati portatori di interessi diffusi, al procedimento amministrativo e debbono stabilire gli organi ai quali spetta di valutare le richieste presentate dagli interessati per determinare mediante accordi il contenuto discrezionale del provvedimento finale, individuando modalità, limiti e condizioni per l'esercizio di tale potestà.
8. In mancanza di prescrizione diversa ogni procedimento promosso da persone fisiche e giuridiche deve essere concluso entro 30 giorni, salvo proroga, per esigenze motivate, da comunicarsi all'interessato.
9. Sino a quando non si sia proceduto a determinare formalmente l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria nonchè di ogni altro adempimento procedimentale e dell'adozione dell'atto finale, l'individuazione del dirigente di cui al 1° comma dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n.241, é disposta tenendo conto dello schema generale del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Nei casi controversi decide in merito il Direttore Generale.
ART. 55 - L'AZIONE POPOLARE SOSTITUTIVA
1. Gli elettori, singoli e organizzati, possono far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.
2. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune, nel caso che l'Amministrazione comunale non si attivi per la difesa di un diritto o di un interesse pubblico dell'Ente.
3. L'Amministrazione comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente, entro i termini di legge. A tal fine è in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare.
4. Ove l'Amministrazione comunale decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso che non ritenga sussistere elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constare a mezzo di proprio atto motivato dandone ugualmente comunicazione a chi ha intrapreso l'azione.
5. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni vigenti in materia.