CANONE UNICO - (ex ICP e TOSAP)

Attenzione
Ai sensi dell’art. 9 ter del D.L. 137/2020 convertito con modificazioni in Legge 176/2020, così come prorogato dal comma 706 della Legge di bilancio per il 2022, per il periodo dal 01.01.2022 al 31.03.2022sono esonerate dal pagamento del canone le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico.

Ai sensi dell’art. 9 ter del D.L. 137/2020 convertito con modificazioni in Legge 176/2020 così come prorogato dalla legge di Bilancio per il 2022, per il periodo dal 01.01.2022 al 31.03.2022, sono esonerati dal pagamento del canone i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

COS'E' 

a) l’occupazione permanente o temporanea di qualunque tipologia ed effettuata con qualunque mezzo o modalita;, anche abusiva, delle aree o degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell’Ente e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell’imposizione i messaggi diffusi: - allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; - i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; - i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attivita

CHI DEVE PAGARE 

Per l'occupazione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico il canone è dovuto dal titolare dell’atto di concessione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie sottratta all’uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.

2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone e; dovuto dal titolare dell’autorizzazione o, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione di messaggi pubblicitari fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

La Tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche è gestita da 

Il servizio è gestito da ANDREANI TRIBUTIcon sede legale a Macerata in Via Cluentina, 33 e sede operativa a Fano in Piazza A. Costa, 31 - Tel. 0721.1835270 / 0721.1748114 - Fax 0721.1748115 - mail agenzia.fanoandreanitributi.it 

SCADENZE

Ai sensi dell’articolo 43 del Regolamento per la disciplina del canone di occupazione ed esposizione pubblicitaria e dell’articolo 12 del Regolamento per la disciplina del canone mercatale, le scadenze per l’anno 2022 sono le seguenti:

31 marzo rata unica o prima rata

30 giugno eventuale seconda rata

30 settembre eventuale terza rata

Esenzioni

Ai sensi dell’art. 9 ter del D.L. 137/2020 convertito con modificazioni in Legge 176/2020, così come prorogato dal comma 706 della Legge di bilancio per il 2022, per il periodo dal 01.01.2022 al 31.03.2022sono esonerate dal pagamento del canone le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico.

Ai sensi dell’art. 9 ter del D.L. 137/2020 convertito con modificazioni in Legge 176/2020 così come prorogato dalla legge di Bilancio per il 2022, per il periodo dal 01.01.2022 al 31.03.2022, sono esonerati dal pagamento del canone i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

DOCUMENTI

Data di Creazione 12 marzo 2021

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