Varianti al PRG

Quando si parla di PRG (Piano Regolatore Generale) ci si riferisce ad un atto particolare, previsto dalla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e dalla legge regionale 34 del 1992, il cui iter formativo, abbastanza complesso, si conclude con l’approvazione da parte del Consiglio Comunale, previo parere di conformità da parte della Provincia. Non avendo il PRG una scadenza ed essendo quindi valido a “tempo indeterminato”, l’adattamento a sopravvenute e diverse esigenze dopo la prima approvazione, può avvenire attraverso delle “VARIANTI”, che possono essere parziali o generali, ma devono seguire un iter di approvazione normato dalla legge regionale 34 del 1992, agli articoli 26 e 30.