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Comune di Fano: Ordinanza n.21 del 14 Aprile 2020: proroga accensione riscaldamenti dal 16/04/2020 al 03/05/2020 compreso.

Il comune di Fano ha emesso oggi l'Ordinanza n.21/2020 avente ad oggetto la proroga dell'accensione del riscaldamento fino al 3 Maggio 2020.

Di seguito le parti salienti relative al testo dell'ordinanza:

.......................................

ORDINA

 

  1. E' consentita, in deroga alle disposizioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n.74 e s.m.i. ed in conformità all'art.5, comma n.1 del medesimo decreto, l’accensione degli impianti termici esistenti sul territorio comunale di Fano dalle ore 00.00 del giorno 16 Aprile 2020 sino alle ore 24 del giorno 3 Maggio 2020; gli impianti potranno essere accesi per un massimo di 6 ore -frazionabili in due o più sezioni di tempo nell’arco di una medesima giornata- rispettando, in ogni caso, l’obbligo previsto per legge di non superare i 20 gradi °C;

  2. Di pubblicare la presente ordinanza all'Albo Pretorio dalla data odierna e sino al 3 Maggio 2020 compreso; di dare la massima diffusione della presente ordinanza mediante affissione sul territorio comunale e comunicazione agli organi di stampa nonchè sul sito internet.

    DISPONE:

  3. Che il Comando di Polizia Locale vigili sul rispetto della presente ordinanza; essendo il presente atto finalizzato ad ampliare una facoltà di legge a discrezione dei cittadini non sono richiamate le modalità sanzionatorie per la violazione tipica dello stesso in ragione di quanto precisato in premessa; le sanzioni sono direttamente previste e disciplinate dall'art.11 del DPR.n.74/2013 mediante rinvio all'art.15, comma n.5 del D.Lgs.n.192/2005;

  4. Ai sensi dei principi desumibili dall'art.73, comma 4° della Legge n.241/90 si evidenzia che il presente provvedimento è impugnabile da chiunque vi abbia interesse, al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione (art.29 D.Lgs n.104/2010), ovvero mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dallo stesso termine (art. 9, comma 2° del D.P.R. 1199/1971).

IL SINDACO
Massimo SERI