Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) soppressa
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) soppressa
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche,
ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
Art. 23, co.1 d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.