Regolamento ICI 2007
Data di Creazione 10 dicembre 2019
Nome file | Informazioni | Aggiornato il |
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tasse-regolamento ici_2008 aggiornato_delibera_68.pdf | 147 KB | 28.04.2008 11:40 |
Scarica Le Istruzioni per gli adempimenti dell'anno 2007 (formato pdf - 108Kb)
CHI DEVE PAGARE LI.C.I.
Sono soggetti allICI, proporzionalmente alla quota ed ai mesi di possesso nellanno:
- i proprietari di immobili,
- i titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie,
- i titolari di concessioni su aree demaniali.
COME SI DETERMINA LIMPOSTA DA PAGARE
L'imposta annua si calcola applicando l'aliquota al valore degli immobili:
- per i FABBRICATI il valore è quello della rendita catastale attribuita dal Catasto da rivalutare del 5% e da moltiplicare:
- per 100 per le abitazioni e fabbricati a destinazione varia (gruppi catastali A e C, con esclusione delle categorie A10 e C1);
- per 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (collegi e convitti, case di cura ed ospedali, caserme, uffici pubblici, scuole, biblioteche, pinacoteche, musei, ecc.) Legge 286 del 24/11/2006;
- per 50 per gli uffici, gli studi privati e gli altri fabbricati a destinazione speciale (categoria catastale A10) e gruppo catastale D ad eccezione, per questultimo gruppo, di quelli non iscritti al catasto e che sono interamente posseduti da imprese per i quali il valore è determinato rivalutando, con appositi coefficienti, i valori risultanti dalle scritture contabili;
- per 34 per negozi e botteghe (categoria C1);
- per i TERRENI AGRICOLI il valore è dato dal reddito dominicale da rivalutare del 25% e da moltiplicare per 75;
- per le AREE FABBRICABILI il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio 2007
(Il Comune intende fissare, ENTRO IL 30 APRILE 2007, i valori di riferimento per le aree fabbricabili, rispettando i quali i contribuenti non incorreranno a successive rettifiche da parte dell'Ufficio).
ALIQUOTE
Le aliquote I.C.I. per lanno 2007 sono state determinate come segue:
- aliquota ridotta del 4,80 per mille :
in favore delle persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune di Fano, per lunità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.
E altresì assoggettata allaliquota ridotta labitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta - senza limitazione di grado - a condizione che la stessa sia utilizzata come abitazione principale.
Laliquota ridotta è applicabile allunità immobiliare limitatamente al periodo temporale nel quale il proprietario o il concessionario vi abbiano regolarmente stabilito la residenza anagrafica.
La medesima aliquota si applica anche per lunità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini che hanno la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, nonché allunica unità immobiliare posseduta in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa unità immobiliare non risulti locata.
E considerata abitazione principale di persona residente anche lunità immobiliare posseduta dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare e/o civile che, per motivi connessi con lattività svolta, abbia fissato la propria residenza presso caserme o altre strutture militari, sempre a condizione che limmobile stesso sia lunica abitazione di proprietà e non risulti locata. Per tale condizione gli interessati dovranno presentare allUfficio Tributi apposita autocertificazione entro il mese di dicembre dellanno dimposta nel quale si verificano le richiamate condizioni.
Laliquota ridotta del 4,8 per mille va applicata anche alle pertinenze dellabitazione principale (garage, box, posto auto, soffitta, cantina), anche se distintamente iscritte in catasto, purché risultino ubicate nello stesso complesso immobiliare ed esclusivamente asservite allabitazione principale.
In presenza di più pertinenze appartenenti alla stessa categoria e classe catastale laliquota ridotta si applica su una sola pertinenza.
- aliquota ridotta del 2 per mille:
per le unità immobiliari che i proprietari concedono in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi stipulati ai sensi della legge 9/12/1998 n.431;
- aliquota ordinaria del 7,00 per mille:
per tutti gli immobili soggetti allimposta (fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili), comprese le abitazioni locate - con contratto registrato - a soggetti che le utilizzano come abitazioni principali.
aliquota del 9 per mille:
per le unità immobiliari destinabili ad abitazione che risultino non utilizzate dal soggetto passivo o dai suoi familiari, né concesse in locazione a terzi, per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni .
DETRAZIONE PER LABITAZIONE PRINCIPALE
Per lunità immobiliare adibita ad abitazione principale, nella quale il contribuente abbia regolarmente stabilito la propria residenza anagrafica, spetta una detrazione annua dallimposta dovuta per la medesima pari ad euro 104,00 annui rapportata al periodo dellanno nel quale limmobile viene effettivamente utilizzato come abitazione principale.
Nel caso di più contribuenti dimoranti nella stessa unità immobiliare, lammontare della detrazione deve essere suddiviso in parti uguali tra loro.
Limporto così calcolato va indicato sul bollettino di versamento alla voce detrazione per labitazione principale.
La detrazione va applicata allimposta dovuta per labitazione principale. Qualora tale imposta risulti inferiore alla detrazione, la parte di questa ancora disponibile può essere utilizzata per ridurre limposta dovuta per le pertinenze asservite allabitazione principale.
La detrazione non spetta per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta.
AGEVOLAZIONE PER SOGGETTI IN SITUAZIONI DISAGIATE
La normale detrazione di euro 104,00 è elevata a euro 258,00 annui a favore di soggetti passivi in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere compiuto 60 anni entro il 31/12/2006;
b) essere proprietari, o titolari di diritti reali, della sola unità immobiliare destinata ad abitazione principale classificata o classificabile in categoria A/2 - A/3 A/4 A/5 e delle eventuali pertinenze classificate o classificabili in categoria C/2C/6C/7, nonché di terreni agricoli il cui reddito catastale annuo non risulti superiore a euro 103,29;
c) lunità immobiliare deve risultare utilizzata come abitazione principale del nucleo familiare del soggetto passivo, inclusi eventuali figli totalmente inabili, con esclusione di altre persone;
d) per i soggetti soli il reddito complessivo dellanno 2006 al lordo delle deduzioni di cui agli artt.11 e 12 del TUIR non deve risultare superiore ad euro 9.000,00;
e) per i soggetti coniugati (entrambi ultrasessantenni) il reddito complessivo dellanno 2006 al lordo delle deduzioni di cui agli artt.11 e 12 del TUIR - riferito allintero nucleo familiare, non deve risultare superiore ad euro 12.210,00. In caso di convivenza con figli totalmente inabili le pensioni minime di questi ultimi non vanno conteggiate.
La detrazione di euro 258,00 spetta in proporzione ai mesi nei quali sussistono tutte le condizioni richieste e fino alla concorrenza dellimposta dovuta per labitazione principale e per le sue eventuali pertinenze.
I soggetti aventi diritto dovranno presentare allUfficio Tributi del Comune nel mese di dicembre 2007 idonea documentazione o dichiarazione sostitutiva dellatto di notorietà per dimostrare il possesso dei requisiti, sui quali il Comune avrà la facoltà di effettuare verifiche e controlli.
IMMOBILI CONCESSI IN USO GRATUITO
Per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta senza limitazione di grado i concedenti devono presentare allUfficio Tributi, entro il 30 giugno dellanno successivo a quello in cui è avvenuta la concessione, apposita autocertificazione, che si riterrà tacitamente rinnovata anche per gli anni successivi fino a che non si modificano le condizioni dichiarate.
COMPILAZIONE DEL BOLLETTINO DI VERSAMENTO
Il bollettino di versamento va compilato in ogni sua parte attenendosi alle modalità di compilazione riportate sul retro dello stesso. In particolare si richiama lattenzione sui seguenti punti:
- gli importi da indicare riferiti a terreni agricoli, aree fabbricabili, abitazione principale, altri fabbricati, rappresentano la suddivisione dellimposta complessivamente versata;
- il numero dei fabbricati per i quali viene effettuato il versamento deve riferirsi alle unità immobiliari che hanno una rendita catastale autonoma;
- limporto dellimposta per l abitazione principale, da indicare nellapposita casella, è quello dovuto per tale abitazione, al netto della detrazione nella misura in cui è stata utilizzata dal contribuente.
IL PAGAMENTO
Limposta per lanno 2007 va versata in due rate: la prima, a titolo di acconto, entro il 16 giugno 2007, dovrà essere pari al 50% dellimposta dovuta calcolata in base allaliquota e alle detrazioni dei dodici mesi dellanno precedente. Sarà comunque ritenuto regolare il versamento dellacconto se effettuato per un importo non inferiore a quanto complessivamente dovuto per il periodo di possesso del primo semestre del 2007.
La seconda rata, a saldo dellimposta dovuta per lintero anno 2007 e con eventuale conguaglio sulla prima rata, dovrà essere versata dal 1° al 16 dicembre 2007.
Il versamento di ciascuna rata deve essere effettuato con arrotondamento alleuro : per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
I pagamenti vanno eseguiti, con apposito bollettino, presso gli sportelli della concessionaria della riscossione MARCHERISCOSSIONI S.p.A. di PESARO o presso gli uffici postali, con versamento sul c/c n. 142612 intestato alla predetta concessionaria. Possono anche essere effettuati, senza costi aggiuntivi per i contribuenti, presso tutti gli sportelli degli istituti di credito Banca Delle Marche e Carifano.
Limposta non va versata se limporto dovuto per lintero anno non supera 5,00 euro.
In caso di più immobili posseduti nel Comune di Fano, va utilizzato un solo bollettino di versamento.
DENUNCIA
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi dellanno 2006 i proprietari di immobili nonché i titolari di diritti reali sugli stessi (usufrutto, uso, abitazione ecc.), i locatari finanziari ed i concessionari su aree demaniali sono obbligati a presentare allUfficio Tributi del Comune apposita denuncia per comunicare lacquisto, la vendita e ogni altra modificazione del possesso intervenuta nel corso del 2006 da cui consegua un diverso ammontare dellimposta dovuta.
Più dettagliate informazioni possono essere chieste direttamente allUfficio Tributi P.za A. Costa 31 (tel. 0721-887310 - 0721.887316 - 0721.887317 - 0721.887333 - 0721.887510 fax 0721.887372). Gli Uffici sono aperti al pubblico nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 ed il martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30.