Albo dei Giudici Popolari

I Giudici Popolari sono cittadini che affiancano il collegio giudicante delle Corti d'Assise e delle Corti d'Assise d'Appello al fine di garantire, nei casi e nelle forme previste dalla legge, l'attuazione di un principio costituzionale: la partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia (art. 102 Cost.).

A tale scopo ogni due anni, negli anni dispari, l'Ufficio Elettorale ha il compito di aggiornare i relativi elenchi iscrivendo sia coloro che ne fanno richiesta -previa verifica dei requisiti-, sia, d'ufficio, tutti coloro che, pur non avendo presentato alcuna domanda, hanno i requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento dell'incarico.


Requisiti per essere iscritti nell'albo dei Giudici Popolari delle Corti d'Assise

1. residenza anagrafica del Comune;

2. cittadinanza italiana;

3. avere assolto gli obblighi scolastici;

4. godimento diritti politici;

5. buona condotta morale;

6. età non inferiore ad anni 30 e non superiore ad anni 65;


Requisiti per essere iscritti nell'Albo dei Giudici Popolari delle Corti d'Assise d'Appello

1. residenza anagrafica del Comune;

2. cittadinanza italiana;

3. titolo di studio non inferiore al diploma di scuola secondaria di 2° grado;

4. godimento diritti politici;

5. buona condotta morale;

6. età non inferiore ad anni 30 e non superiore ad anni 65;


Sono esclusi dallo svolgimento delle funzioni di Giudice Popolare

1. i Magistrati ed i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;

2. gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;

3. i Ministri di culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione


Modalità dell'aggiornamento Albo Giudici Popolari

L'aggiornamento viene effettuato una volta ogni due anni, negli anni dispari, secondo le seguenti modalità:

1. con manifesto da pubblicarsi nel mese di aprile, i cittadini vengono avvisati della possibilità di presentare una domanda entro il 31 luglio per l'inserimento negli albi dei giudici popolari. In questo periodo, dunque, coloro che sono interessati all'espletamento di tale incarico e che, pur avendo i requisiti, non sono ancora iscritti, possono chiedere espressamente di essere inseriti nell'albo dei giudici popolari utilizzando il modello allegato.

2. Successivamente, entro il 30 agosto, la commissione comunale per la tenuta e l'aggiornamento degli albi dei giudici popolari, formerà due distinti elenchi (Corte d'Assise e Corte d'Assise d'Appello) per le persone da proporre per l'iscrizione (su richiesta e d'ufficio) e due distinti elenchi (Corte d'Assise e Corte d'Assise d'Appello) per le persone da proporre per la cancellazione;

3. Entro il 10 settembre gli elenchi così formati vengono trasmessi al Tribunale territorialmente competente che decide sulle proposte di iscrizione e cancellazione elaborate dai Comuni.



Normativa di riferimento

  •  Legge 10 aprile 1951, n. 287 come successivamente integrata e modificata

 

Modulistica

Data di Creazione 27 dicembre 2019

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