Convivenza di fatto
La Legge n. 76/2016 ha introdotto in Italia l'istituto delle convivenze di fatto tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia, di reciproca assistenza morale e materiale, purché siano residenti e coabitanti (ossia devono essere iscritti nello stesso stato di famiglia).
Non è possibile costituire una convivenza di fatto se le parti sono unite da legami di parentela, affinità o adozione oppure se anche uno solo sia già sposato o faccia parte di un'unione civile.
Diritti e Doveri
Ai conviventi di fatto sono riconosciuti numerosi diritti e doveri, tra i quali:
la visita al convivente di fatto detenuto
la visita, l'assistenza e l'accesso ai dati personali in ambito sanitario in caso di malattia o ricovero
la facoltà di designare il partner come rappresentante in caso di incapacità e, in caso di morte, le scelte sulla donazione di organi e celebrazioni funerarie
in caso di decesso del proprietario (o del conduttore dell'immobile) spetta al convivente superstite il diritto di abitazione o di succedere nel rapporto
se uno dei conviventi è interdetto, inabilitato o sottoposto ad amministrazione di sostegno, l'altro può essere nominato come tutore, curatore o amministratore di sostegno
in caso di decesso di uno dei conviventi di fatto derivante da fatto illecito di un terzo, si applicano gli stessi criteri del risarcimento del danno come avviene per il coniuge superstite
Come costituire una convivenza di fatto
Le persone interessate a costituire una convivenza di fatto possono farlo
Se già coabitanti: tramite la trasmissione del modulo allegato con le modalità ivi indicate
Se non coabitanti: effettuando una richiesta di iscrizione anagrafica (o cambio di abitazione) allegando alla domanda di iscrizione anagrafica o di cambio di abitazione il modulo allegato.
Il Patto di Convivenza
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali della loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza che deve avere le seguenti caratteristiche:
deve essere redatto in forma scritta
deve essere un atto pubblico o una scrittura privata autenticata (in questo caso un notaio o un avvocato dovranno autenticare le firme e attestare la conformità dell’accordo alle norme vigenti)
Ai fini dell’opponibilità ai terzi, il contratto di convivenza con firma autenticata da un notaio o da un avvocato devono essere trasmessi dal professionista al Comune di Fano entro 10 giorni dall’avvenuta stipula a mezzo PEC in formato PDF p7m con firma digitale al seguente indirizzo comune.fano.anagrafeemarche.it e sarà conservato agli atti.
Il contratto di convivenza cessa di esistere in caso di:
accordo delle parti
recesso da parte di una delle parti
matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona
morte di uno dei due contraenti
Riferimenti normativi:
- Legge 76/2016
Modulistica
Data di Creazione 27 dicembre 2019
Nome file | Informazioni | Aggiornato il |
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00_Richiesta_costituzione_convivenza_di_fatto.odt | 23 KB | 02.04.2020 10:28 |
00_Richiesta_costituzione_convivenza_di_fatto.pdf | 57 KB | 02.04.2020 10:24 |