Certificati ed estratti di Stato Civile

Il certificato e/o l'estratto dell'atto di stato civile si richiede all'Ufficio di Stato civile del Comune di Fano se l'evento è qui avvenuto, oppure se l'atto è stato qui trascritto per motivi di residenza al momento dell'evento (es. il Comune di residenza di uno degli sposi per l'atto di matrimonio).

L'interessato presenta tramite mail all'ufficio la richiesta (, identificandosi e indicando con precisione e chiarezza tutti gli elementi per poter rilasciare la certificazione richiesta.

Le certificazioni di stato civile hanno validità 6 mesi dalla data del rilascio; se contengono dati non soggetti a variazioni hanno validità illimitata.


I certificati

I certificati di nascita, matrimonio e morte possono essere sostituiti con una autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, che devono essere obbligatoriamente accettati dagli enti pubblici o dai gestori di di pubblico servizio, e, con le modifiche apportate al D.P.R. n. 445/2000 dal D.L. n.76/2020, convertito con L. n. 120 del 11/09/2020, anche dai privati.

I certificati di nascita, matrimonio, unione civile e morte certificano il numero dell'atto del registro di stato civile, nome cognome, luogo e data di nascita, luogo e data dell'evento di una persona e vengono rilasciati dall'ufficiale dello stato civile del Comune che ha registrato o trascritto l'evento.


Gli estratti

Gli estratti di nascita, matrimonio e morte certificano, oltre che i medesimi dati sopra descritti per i certificati, le eventuali annotazioni.

Nell'estratto di nascita le annotazioni certificabili sono, ad esempio, quelle relative a: apertura/chiusura amministrazione di sostegno, matrimonio, divorzio, morte, acquisto/perdita e riacquisto cittadinanza italiana, ecc..

Nell'estratto di matrimonio le annotazioni certificabili sono ad esempio quelle relative a convenzioni patrimoniali, divorzio, ecc..


Estratti di nascita con generalità dei genitori

Il rilascio di estratti di nascita con indicazione della paternità e della maternità, regolato dall’articolo 3 del d.P.R. 432/1957, è consentito soltanto a richiesta dell’interessato per l’esercizio di diritti o l’adempimento di doveri derivanti dallo status di figlio.

Quando l’interessato è minorenne, il rilascio si effettua su richiesta del genitore esercente la potestà o dal tutore.

In via eccezionale vengono rilasciati estratti di nascita con l’indicazione della paternità e della maternità a soggetti maggiorenni diversi da quelli sopra indicati, che siano muniti di delega scritta ad essi rilasciata dall’interessato, a cui sia allegata la fotocopia di un documento d’identità valido dell’interessato stesso.

Le medesime indicazioni valgono per il rilascio degli estratti di nascita su modello plurilingue, in quanto riportano sempre l’indicazione della paternità e della maternità.


 

Come si fa?

  • Istanza di parte. Se il richiedente è diverso dalla persona cui l'atto si riferisce o da un genitore del minore, il tutore o amministratore di sostegno, la richiesta deve essere presentata in forma scritta e deve essere motivata.

  • La richiesta deve essere presentata tramite mail statocivilecomune.fano.pu.it, o personalmente, previo appuntamento, contattando il numero 0721/887427 oppure 0721/887445, oppure scrivendo una mail a statocivilecomune.fano.pu.it


Cosa serve?
  • documento di riconoscimento del richiedente


Quanto costa?
  • il servizio è gratuito


Informazioni utili

Dal 1° gennaio 2012 gli organi della pubblica amministrazione e i privati gestori di pubblici servizi non possono più richiedere certificati per effetto della legge di stabilità (Legge n. 183/2011) che ha modificato l'art. 40 del D.P.R. 445/2000, pertanto nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (ASL, Inps, Prefettura, Scuole,ecc.) e con i privati gestori di pubblici servizi (RAI, Enel, Hera, Telecom, ecc.) i dati contenuti nei certificati di stato civile sono sostituiti dall'autocertificazione o dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Se il certificato di stato civile deve essere consegnato all'estero, se si vuole che mantenga validità legale a tutti gli effetti, la firma del dipendente comunale deve a sua volta essere legalizzata o apostillata nell'apposito Ufficio a ciò preposto presso la Prefettura di Ravenna.


Sebbene la normativa affermi che i registri di stato civile sono pubblici, ciò non significa che essi siano liberamente consultabili, nemmeno dalla persona cui l'atto di riferisce.
Il regime della pubblicità legale è infatti regolarmente rispettato tramite la possibilità, per coloro che ne hanno interesse, di richiedere i certificati e gli estratti così come previsto dalla normativa vigente.


Normativa di riferimento
  • D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

  • D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa"

  • Legge 183/2011;

  • D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari integrative.



Per Informazioni:

statocivilecomune.fano.pu.it 
Telefono: 0721.887427
 

Modulistica

Data di Creazione 17 dicembre 2021

Nome fileInformazioniAggiornato il
00_Modulo_richiesta_certificati_estratti_Stato_Civile.odt 21 KB 17.12.2021 13:17
00_Modulo_richiesta_certificati_estratti_Stato_Civile.pdf 92 KB 17.12.2021 13:17